Testo unico
Art. 24
24 / 28(Art. 23 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 16 legge 13 aprile 1933, n. 298).
In vigore dal 12 mar 1935
Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.
I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-24