Art. 22 · (Art. 20 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 15 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 26 R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. l404).
Testo unico

Art. 22

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(Art. 20 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 15 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 26 R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. l404).

In vigore dal 12 mar 1935
Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 26 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.
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