Art. 14 · (Art. 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).
Testo unico

Art. 14

14 / 28

(Art. 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del Comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-14