Testo unico
Art. 14
14 / 28(Art. 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).
In vigore dal 12 mar 1935
I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del Comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-14