Testo unico
Art. 13
13 / 28(Art. 10 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).
In vigore dal 12 mar 1935
I Comitati di patronato:
1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dal presente testo unico e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoperandosi perché le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;
2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;
3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall' della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
4° vigilano sui fanciulli adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;
5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;
6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi, i quali devono prestare la necessaria assistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-13