Art. 11 · (Articoli 10 e 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Articoli 7 e 8 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).
Testo unico

Art. 11

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(Articoli 10 e 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Articoli 7 e 8 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
In ogni Comune è costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probità e rettitudine, esperti in materia, di assistenza, materia ed infantile. Sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del tribunale, l'ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto, la segretaria del Fascio femminile. Nei Comuni nei quali occorra costituire più di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presente articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti. La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione.
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