Art. 33
33 / 37In vigore dal 6 dic 1934
Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, esclusa la calligrafia, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove eliminatorie, di cui al comma primo, con i punti riportati nelle altre prove.
La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
Ai fini di stabilire l'ordine di precedenza dei candidati, nei casi di parità di merito, si applicano le disposizioni contenute nell' del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-33