Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 6 dic 1934
I membri della Commissione esaminatrice hanno diritto ad un gettone di L. 25, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, per ogni giorno di seduta di esame, oltre le diarie e il rimborso delle spese di viaggio ad essi eventualmente spettanti secondo le norme vigenti. Alle persone incaricate della vigilanza ed assistenza alle prove dei concorsi sono corrisposti premi di operosità e di rendimento. Le spese per le Commissioni esaminatrici e per le persone incaricate della vigilanza ed assistenza alle prove di esame saranno ripartite fra le scuole e gli istituti interessati ed al pagamento di esse provvederà il Ministero col fondo costituito dalle singole quote di riparto, le quali saranno dedotte dai contributi annui assegnati alle scuole e agli istituti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-27