Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 6 dic 1934
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di personale amministrativo sono nominate dal Ministro e composte di un funzionario del Ministero di gruppo A di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria e di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-23