Art. 1

Art. 1

1 / 6
In vigore dal 26 ott 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 10 del R. decreto-1egge 5 luglio 1934, n. 1128, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Agli effetti della tassa in abbonamento di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128, l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano - istituito con R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699 - dovrà presentare, entro il 10 settembre, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma una dichiarazione dalla quale risulti il quantitativo di zolfo greggio da esso consegnato ai compratori, sia nazionali che stranieri, durante il mese di agosto, con l'indicazione del prezzo ricavato, riferito a merce posta su vagone delle stazioni dei porti di imbarco. La dichiarazione dovrà essere presentata in doppio esemplare munita della firma del presidente dell'Ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1591#art-1