Testo unico›Titolo V
Art. 76
Abrogato79 / 88(Art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).
In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-76