Art. 29 · Decorrenza dell'applicazione del decreto.
Parte II

Art. 29

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Decorrenza dell'applicazione del decreto.

In vigore dal 29 ott 1934
Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934-XIII. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 352, foglio 36. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-29