Art. 21 · Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio.
Parte II

Art. 21

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Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio.

In vigore dal 29 ott 1934
I procedimenti per reati commessi da minori degli anni 18, per i quali anteriormente al 29 ottobre 1934 sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio ovvero emesso il decreto di citazione, sono trasmessi al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, il quale provvede alla richiesta di citazione avanti il detto tribunale e può esercitare la facoltà preveduta dall' della legge. La disposizione che precede è applicabile anche quando, a termine dell'art. 421 del codice di procedura penale, il pubblico ministero abbia chiesto il proscioglimento dell'imputato in camera di consiglio ed il giudice non abbia ancora pronunciato sentenza.
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