Parte I
Art. 2
2 / 29Sostituzione dei magistrati assegnati.
In vigore dal 29 ott 1934
Mancando od essendo impedito il presidente del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d'appello per i minorenni, ne fa le veci il giudice del medesimo tribunale, e, rispettivamente, il consigliere anziano della sezione medesima.
Mancando od essendo impedito il giudice componente il tribunale per i minorenni o un consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni, essi vengono sostituiti, con provvedimento del primo presidente della corte d'appello, da un altro giudice del tribunale della stessa sede, e, rispettivamente, da un altro consigliere della corte d'appello.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-2