Art. 94
Testo unico delle leggi sanitarieCapo VIII

Art. 94

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In vigore dal 24 ago 1934
L'Amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalità sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertà, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell' del presente testo unico. Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori autirabici, per le persone ammesse alla assistenza gratuita, a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-94