Art. 9
Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 9

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In vigore dal 24 ago 1934
I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta Commissione. Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-9