Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VIII
Art. 82
282 / 396In vigore dal 24 ago 1934
L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia.
Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.
Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-82