Art. 8
Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 8

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In vigore dal 24 ago 1934
Nell'Istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'Amministrazione dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-8