Art. 78
Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 78

238 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-78