Art. 77
Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 77

237 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del Consiglio superiore di sanità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-77