Art. 7
Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 7

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In vigore dal 22 mar 1935
L'Istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti: 1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; controllo della salubrità delle sostanze annientati; 3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica; 6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato; 7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali; 8. Biblioteca e museo. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 FEBBRAIO 1935, N. 212, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MAGGIO 1935, N. 982.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-7