Art. 392
Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 392

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In vigore dal 24 ago 1934
I benefici, indicati negli , sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi. La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l'esecuzione di detti articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-392