Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 387
281 / 396In vigore dal 1 apr 1935
Le disposizioni contenute negli del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 28 gennaio 1935, n. 145 ha diposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del Testo Unico delle leggi sanitarie e quelle contenute nel presente regolamento, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, salve le eccezioni stabilite nelle disposizioni transitorie".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-387