Art. 386
Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 386

280 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per l'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-386