Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 378
158 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell', un farmacista iscritto nell'albo professionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-378