Art. 356
Testo unico delle leggi sanitarieTitolo IX

Art. 356

388 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della Giunta, provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-356