Art. 336
Testo unico delle leggi sanitarieSez. IX

Art. 336

347 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, è stanziata: a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonché per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'Istituto di sanità pubblica; b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-336