Art. 333
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VIII

Art. 333

342 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco, di capacità corrispondente ai bisogni locali. L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento. Il prefetto ha parimenti facoltà di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare. All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-333