Art. 328
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 328

335 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'Azienda del chinino, accertati nel l'ultimo rendiconto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-328