Art. 327
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 327

334 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di casali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo. Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con l'ammenda da lire cento a duemila, salvo al podestà di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-327