Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VII
Art. 326
333 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale.
L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.
Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-326