Art. 324
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 324

331 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministro per l'interno. Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il Comitato provinciale per la lotta antimalarica. Il provvedimento del prefetto è definitivo. È in facoltà del prefetto, sentito il Comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini. Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-324