Art. 318
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 318

325 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-318