Art. 314
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VII

Art. 314

321 / 396
In vigore dal 5 mag 1961
In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale per la lotta antimalaria. Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno. Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegate. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica. Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale.

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