Art. 311
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VI

Art. 311

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In vigore dal 24 ago 1934
Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi, a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-311