Art. 299
Testo unico delle leggi sanitarieSez. V

Art. 299

270 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal Ministero dell'interno direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-299