Art. 288
Testo unico delle leggi sanitarieSez. IV

Art. 288

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In vigore dal 24 ago 1934
I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra. La vidimazione è fatta senza spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-288