Art. 287
Testo unico delle leggi sanitarieSez. IV

Art. 287

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In vigore dal 24 ago 1934
Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalità. Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-287