Art. 28
Testo unico delle leggi sanitarieSez. III

Art. 28

163 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Nei porti e negli aeroporti del Regno, sono stabiliti uffici di sanità. Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'ammistrazione della sanità pubblica. Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi. Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-28