Art. 279
Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 279

143 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-279