Art. 275
Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 275

139 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio ad prefetto per l'approvazione. Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno.
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