Art. 274
Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 274

138 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Il Ministro per l'interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-274