Art. 237
Testo unico delle leggi sanitarieCapo VI

Art. 237

102 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani. Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-237