Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VI
Art. 235
100 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-235