Art. 23
Testo unico delle leggi sanitarieCapo V

Art. 23

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In vigore dal 24 ago 1934
Ai componenti del Consiglio superiore di sanità e dai Consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione dello Stato, può essere assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Ai componenti dei predetti Consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei Consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell' del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Ai componenti dei Consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
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