Art. 223
Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 223

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In vigore dal 24 ago 1934
Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti. In caso che il proprietario non provveda, il podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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