Art. 22
Testo unico delle leggi sanitarieCapo V

Art. 22

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In vigore dal 24 ago 1934
È in facoltà del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-22