Art. 209
Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 209

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In vigore dal 14 ott 1955
Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale. Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-209