Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo III›Capo I
Art. 202
356 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-202