Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. X
Art. 195
349 / 396In vigore dal 28 dic 1978
Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto.
Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.
Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.
Il contravventore alle disposizioni predette è punito con l'ammenda da lire duecento a mille.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l'art. 43, comma 4) che sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma della predetta legge il presente articolo rimane in vigore, intendendosi sostiuiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale. Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 2) che la presente modifica avra' affetto a decorrere dal 1 gennaio 1979.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-195