Testo unico delle leggi sanitarie›Capo IV
Art. 19
68 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Il voto del Consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:
a) sui regolamenti locali di igiene e sanità;
b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;
f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;
h) sulla piante organiche delle farmacie;
i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
i) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;
m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;
n) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
È in facoltà del prefetto di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-19